Durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana:
- a)ai fini di cui all'art. 4 del codice della navigazione la nave e' considerata italiana;
- b)ai fini di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del codice della navigazione si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana;
- c)ai fini dell'art. 6 del codice della navigazione si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato responsabile del registro sottostante.
Testo vigente dal 29 marzo 1990
