L'atto di nazionalita' delle navi locate a scafo nudo e' conforme al modello di cui all'allegato B. Per ottenere l'atto di nazionalita', nei casi di cui al presente regolamento, l'armatore deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione, il quale la trasmette alla competente Direzione marittima corredata dei documenti indicati nell'art. 3, nonche' del certificato e della quietanza indicati nell'art. 324 del regolamento. Per il rilascio, la trasmissione, la rinnovazione, l'aggiornamento ed il ritrovamento dell'atto di nazionalita', si applicano le disposizioni vigenti in materia, intendendosi come riferiti all'armatore gli adempimenti a carico del proprietario della nave e come concernenti i registri speciali i riferimenti alle matricole delle navi maggiori. La nave oggetto di iscrizione nei registri speciali, ai fini dell'ultimo comma dell'art. 325 del regolamento non e' considerata proveniente da bandiera estera. Nell'atto di nazionalita' dovra' risultare, nell'apposito spazio, l'indicazione del registro sottostante.

Testo vigente dal 29 marzo 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-21;66~art4 · fonte del testo