Durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera:
- a)ai fini di cui all'art. 4 del codice della navigazione la nave non e' considerata italiana;
- b)fatte salve le disposizioni di cui all'art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del codice della navigazione si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave e' iscritta;
- c)ai fini di cui all'art. 6 del codice della navigazione si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana.
Testo vigente dal 29 marzo 1990
