Durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera:

  • a)ai fini di cui all'art. 4 del codice della navigazione la nave non e' considerata italiana;
  • b)fatte salve le disposizioni di cui all'art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del codice della navigazione si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave e' iscritta;
  • c)ai fini di cui all'art. 6 del codice della navigazione si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana.

Testo vigente dal 29 marzo 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-21;66~art14 · fonte del testo