L'iscrizione della nave nei registri speciali ha effetto per il periodo della locazione a scafo nudo e, comunque, per un periodo non superiore ai due anni. Durante tale periodo la documentazione di bordo, compresa quella comprovante l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, e' regolata dalla legislazione italiana e dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia o a cui l'Italia ha aderito.

Testo vigente dal 29 marzo 1990

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-21;66~art5 · fonte del testo