Sono istituiti, presso gli uffici di cui all'art. 146, primo comma, del codice della navigazione i registri speciali delle navi locate, di seguito denominati "registri speciali", in conformita' al modello di cui all'allegato A. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, ai registri di cui al comma 1 si applicano le disposizioni concernenti le matricole delle navi maggiori, esclusi gli adempimenti relativi alla pubblicita' navale.
Testo vigente dal 29 marzo 1990
