Alla scadenza del termine di durata dell'iscrizione della nave nel registro speciale l'ufficio di iscrizione provvede a cancellare la nave dal registro stesso, dopo aver accertato che l'armatore ha soddisfatto gli eventuali crediti dell'amministrazione e dell'equipaggio e siano state soddisfatte le condizioni relative ai crediti contributivi di cui all'art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413. L'autorita' che procede alla cancellazione della nave dal registro speciale ritira l'atto di nazionalita' ed i documenti di bordo e rilascia il certificato di avvenuta cancellazione, che notifica all'autorita' competente dello Stato responsabile del registro sottostante.

Testo vigente dal 29 marzo 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-21;66~art7 · fonte del testo