DELLE ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PEDIATRICA 1. Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco delle zone carenti di pediatri individuate nel corso del semestre precedente dalle singole Aziende, sentito il Comitato di cui all'art. 11, sulla base dei criteri di cui all'art. 19. 2. In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del pediatra, l'Azienda indica il Comune o la zona di ubicazione dello studio medico. 3. Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma 1:
- a)i pediatri che risultano gia' iscritti in uno degli elenchi dei pediatri di libera scelta istituiti nell'ambito regionale ai sensi dell'art. 19, ancorche' non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attivita' a qualsiasi titolo, eccezion fatta per incarichi di continuita' assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda o in Comuni comprendenti piu' Aziende. In caso di disponibilita' di un solo posto per questo puo' essere esercitato il diritto di trasferimento;
- b)i pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida all'atto della pubblicazione della zona carente. 3 bis. Non possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti ai sensi della lettera b) i medici titolari di incarico in ambito regionale che non abbiano maturato almeno due anni di servizio effettivo nel precedente ambito territoriale di assegnazione. 4. Gli aspiranti, entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano separate domande alle Aziende competenti indicando a pena di nullita' le eventuali altre localita' carenti per le quali concorrono. 5. Alla domanda deve essere allegato un atto sostitutivo di notorieta' attestante se alla data di presentazione della domanda il pediatra abbia in atto rapporti di lavoro dipendenti, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovi in posizione di incompatibilita'. 6. Al fine del conferimento degli incarichi nelle localita' carenti i pediatri di cui al comma 3, lettera b), sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
- a)attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale;
- b)attribuzione di punti 6 a coloro che nella localita' carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da tre anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale.
- c)attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale. 7. Le Aziende interpellano prioritariamente i pediatri di cui al comma 3 lettera a) in base all'anzianita' di iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta e, in subordine, in base all'anzianita' di specializzazione, laddove risulti necessario, interpellano successivamente i pediatri di cui alla lettera b) dello stesso comma 3, in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 6. 8. La Regione, sentito il Comitato consultivo Regionale di cui all'art. 12, puo' adottare procedure tese allo snellimento burocratico o all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi.
Testo vigente dal 5 dicembre 1996
