[1]- Copertura delle zone carenti di assistenza primaria

[2]1. Nei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco delle zone carenti di pediatri convenzionati per l'assistenza primaria individuate nel corso del semestre precedente dalle singole Aziende sentito il Comitato ex art. 11, sulla base del criteri di cui al precedente articolo.

[3]2. In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico, l'Azienda indica il comune o la zona in cui deve essere assicurato un congruo orario di assistenza.

[4]3. Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti:

  • a)i pediatri che risultano gia' iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera scelta della regione che ha pubblicato gli ambiti territoriali carenti e quelli gia' inseriti in un elenco di pediatria di altra regione, ancorche' non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno 4 anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attivita' a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per attivita' di continuita' assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unita' piu' vicina. In caso di disponibilita' di un solo posto per questo puo' essere esercitato il diritto di trasferimento una sola volta nel corso dell'anno solare.
  • b)i pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso.

[5]4. I pediatri interessati, entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano separate domande alle Aziende competenti. 5. Al fine del conferimento degli incarichi nelle localita' carenti i pediatri di cui alla lettera b) del comma 3 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri: - attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'art.2; - attribuzione di punti 6 a coloro che nell'ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e' che tale reiquisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico; - attribuzione di punti 10 ai pediatri residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la scadenza di cui al precedente comma 4, salvo accordi regionali; - nelle graduatorie per l'assegnazione delle zone carenti dovra' essere indicato, oltre al punteggio raggiunto dal singolo medico, anche la zona carente per la quale era stata inoltrata la domanda di assegnazione.

[6]6. Le Regioni o i soggetti da questa individuati, mediante raccomandata AR, telegramma o altro mezzo ritenuto idoneo, interpellano prioritariamente i pediatri di cui alla lettera a) del comma 3 in base alla anzianita' di iscrizione negli elenchi dei pediatri convenzionati per l'assistenza primaria; laddove risulti necessario, interpellano successivamente i pediatri di cui alla lettera b), dello stesso comma 3 in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui del comma 5.

[7]7. La regione puo' adottare, sentito il Comitato ex art. 12, procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi.

[8]8. E' cancellato dalla graduatoria regionale il pediatra che abbia accettato l'incarico ai sensi dell'art. 19, comma 1.

[9]9. Il pediatra che, avendo concorso all'assegnazione di una zona carente avvalendosi della procedura di trasferimento, accetta l'incarico ai sensi dell'art.19, comma 1, decade dall'incarico detenuto nell'ambito, territoriale di provenienza. Le Regioni possono adottare procedure tese ad evitare disagi ai cittadini assistiti dal medico trasferito.

[10]10. I titoli ed i requisiti di cui ai precedenti commi, per la partecipazione al conferimento delle zone carenti, devono essere posseduti all'atto della dovuta pubblicazione delle zone carenti stesse, cosi' come previsto dal comma 5.

[11]11. La Regione o soggetto incaricato che attribuisce l'incarico ai sensi del comma 3, lett. a) ad un pediatra proveniente da altra Regione, comunica alla Regione di provenienza l'avvenuto conferimento dell'incarico ai fini di quanto previsto dal successivo comma 12;

[12]12. Il pediatra che avendo concorso all'assegnazione di un ambito territoriale carente avvalendosi della facolta' di cui al comma 3, lett. a), accetta l'incarico, decade dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza e viene cancellato dal relativo elenco.

Testo vigente dal 2 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;272~art18 · fonte del testo