CONSULTIVO REGIONALE 1. In ciascuna Regione e' costituito un Comitato composto di:
- a)Assessore Regionale alla Sanita' o suo delegato con funzioni di presidente;
- b)due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza delle Aziende nominati dalla Regione, su designazione dei Direttori generali;
- c)tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei pediatri convenzionati. 2. I rappresentanti dei pediatri, che devono essere iscritti nell'elenco regionale dei medici pediatri convenzionati, vengono eletti dai pediatri iscritti nell'elenco stesso con il sistema previsto per la elezione dei Consigli Direttivi dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. 3. Le elezioni dei rappresentanti dei pediatri sono svolte a cura dell'Ordine provinciale del capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione degli altri Ordini Provinciali. 4. L'Ordine provinciale del capoluogo di Regione proclama gli eletti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica 5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente piu' anziano di parte pubblica. 6. La sede del comitato e' indicata dalla Regione. 7. Il Comitato approva le graduatorie regionali di cui all'art. 3. 8. Il Comitato deve essere sentito preventivamente dalla Regione o dalle Aziende su tutti i provvedimenti inerenti l'applicazione del presente Accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito del territorio della Regione, dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per gli specialisti in pediatria convenzionati. 9. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo anche su richiesta dei comitati ex art. 11, per un corretto ricorso all'assistenza da parte degli assistibili, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti ivi comprese il collegamento con i servizi di continuita' assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale e l'assistenza programmata nei servizi territoriali. 10. Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo; la sua attivita' e' comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione del presente Accordo. 11. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni bimestre e ogni qualvolta una delle parti lo richieda, entro 15 giorni dalla richiesta. 12. Il comitato svolge le funzioni dei comitati di cui all'art. 11 nelle Aziende dove questi non sono stati attivati fino al loro insediamento.
Testo vigente dal 5 dicembre 1996
