DEL PEDIATRA 1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull'elemento fiducia. 2. La scelta del pediatra di fiducia, da operarsi all'atto del rilascio del documento di iscrizione al Servizio sanitario, deve avvenire tra i sanitari iscritti nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui e' compresa la residenza dell'avente diritto. La scelta va annotata sul documento personale di iscrizione dando specifica evidenza alla qualifica di pediatra. 3. Il pediatra iscritto negli elenchi puo' acquisire e conservare scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del quattordicesimo anno di eta'. 4. Le scelte riguardanti bambini di eta' fra 0 e 6 anni compiuti, devono essere effettuate, entro i limiti del massimale individuale, in favore dei pediatri iscritti negli elenchi di cui all'art. 20. L'elenco si intende attivato con l'iscrizione del primo pediatra. 5. Nella ipotesi di ambito territoriale in cui insistano assistiti in eta' pediatrica in numero non sufficiente a determinare una zona carente, le scelte possono essere attribuite a:

  • a)pediatri iscritti nell'elenco dello stesso ambito territoriale con le procedure e modalita' di cui all'art. 25 c.11 0, in subordine, in un ambito limitrofo con le procedure e modalita' di cui al successivo comma 6;
  • b)nel caso di indisponibilita' dei pediatri o inadeguatezza dei rimedi di cui alla precedente lettera a) le scelte possono essere temporaneamente assegnate al medico iscritto negli elenchi della medicina generale. 6. Queste scelte vengono iscritte in separato elenco. Qualora venga inserito un pediatra l'Azienda notifica ai rappresentanti legali dei bambini in eta' di esclusiva inseriti nell'elenco e al medico di medicina generale che li assiste, l'obbligo di effettuare la scelta in favore del pediatra disponibile, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la sua effettuazione. Da tale data le scelte in carico al medico di medicina generale decadono. 7. Qualora non abbia luogo l'inserimento del pediatra in un ambito carente di assistenza, i minori interessati possono essere assegnati a pediatri gia' inseriti anche in deroga al loro massimale individuale nel caso non vi siano pediatri con massimale disponibile. 8. L'Azienda USL, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 11, previa accettazione del pediatra scelto, puo' consentire che la scelta sia effettuata in favore di un pediatra iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito e' residente, quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilita', la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo, e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza. 9. La scelta per i residenti ha validita' annuale, salva revoca nel corso dell'anno, ed e' tacitamente rinnovata. 10. Per i minori non residenti la scelta e' a tempo determinato da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente gia' in carico al pediatra dell'Azienda USL di provenienza del minore. La scelta e' espressamente rinnovabile.

Testo vigente dal 5 dicembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-21;613~art26 · fonte del testo