OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO FORMAZIONE PERMANENTE 1. Le Regioni annualmente, d'intesa con gli Ordini dei Medici e i Sindacati medici di categoria maggiormente, rappresentativi, emanano norme generali per la formazione permanente obbligatoria del pediatra anche in relazione alla attuazione dei progetti obiettivo, prevedendo l'utilizzazione di appropriati metodi pedagogici e personale appositamente formato (animatori di formazione permanente). L'attuazione delle iniziative di aggiornamento viene eventualmente realizzata dalle Aziende anche in collaborazione tra loro. 2. A livello regionale saranno stabilite le linee di coordinamento ed indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale che le Aziende potranno supportare con apposite intese. 3. I temi della formazione obbligatoria saranno scelti in modo da rispondere:

  • a)ai bisogni organizzativi del servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualita' e quantita' delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.;
  • b)ai bisogni professionali dei medici (evoluzione delle conoscenze scientifiche);
  • c)ai bisogni emergenti dalla attuazione degli accordi regionali di cui al capo III 4. I corsi di formazione saranno di norma organizzati prevedendo:
  • a)idonee modalita' per la rilevazione dei bisogni del servizio (Comitato consultivo regionale, commissioni professionali, rilevazioni dati sulla erogazione dell'assistenza e sulla verifica di qualita');
  • b)idonee modalita' per la rilevazione dei bisogni dei pediatri (questionari, inchieste rivolte ai medici, ecc.)
  • c)lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento per obiettivi;
  • d)la partecipazione di piccoli e medi gruppi
  • e)appropriate modalita' per la valutazione della qualita' dei corsi
  • f)idonee modalita' per la valutazione formativa dei partecipanti, in adesione ai criteri di certificazione della qualita'. 5. I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, si svolgono il sabato mattina per almeno 8 sabati e per almeno 32 ore annue di cui almeno il 50% destinato ai temi di cui al c.3-1.a); al medico partecipante vengono corrisposti i normali compensi. L'Azienda adotta i provvedimenti necessari a garantire il servizio durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti convenzionati per l'assistenza primaria hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico della Azienda. 6. Le Aziende al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato. 7. Con accordi a livello regionale tra la Regione, Ordini dei medici, sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, saranno prese iniziative per l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi della pediatria di base. 8. Gli animatori per la loro attivita' ricevono un compenso concordato a livello regionale. 9. L'attivita' di animatore non comporta riduzione del massimale individuale. 10. A cura della Regione gli animatori di formazione sono iscritti in apposito Albo regionale tenuto dal Comitato regionale ex art. 12 11. I corsi di cui ai commi precedenti sono a carico del S.S.N.. Le Regioni stabiliscono annualmente le risorse finanziarie destinate all'aggiornamento, ripartendole tra le Aziende che sono tenute a utilizzarle a tale scopo. 12. Il pediatra, previa comunicazione all'Azienda, ha la facolta' di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati ne' gestiti direttamente dalle Aziende limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei pediatri cioe' fino alla concorrenza della meta' del tempo previsto per l'aggiornamento. 13. Il pediatra che partecipa ai corsi di cui al comma 12, riconosciuti ed accreditati dalla F.N.OO.MM CeO o dalle Regioni, avra' pari riconoscimento di partecipazione alla formazione obbligatoria, se corrispondente al numero delle ore relative ai corsi programmati a questo scopo. 14. In base ad accordi tra la Regione, l'ordine dei medici del capoluogo di Regione, i Sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi e i Direttori delle scuole di Specializzazione in Pediatria potranno essere attuate esperienze di didattica tutoriale per specializzandi, che coinvolgano pediatri di libera scelta, che siano disponibili ed in possesso dei requisiti. Tale attivita' non determina incompatibilita' ne' riduzione del massimale. 15. Il pediatra e' tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi definiti a livello regionale o aziendale del servizio. Il venir meno a tale obbligo, senza documentata e motivata giustificazione, per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'art. 13 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste graduandole a seconda delle continuita' dell'assenza.

Testo vigente dal 5 dicembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-21;613~art8 · fonte del testo