[1]1. Gli accordi regionali disciplinano la tipologia e l'ammontare dei compensi, che sono corrisposti, in rapporto al tipo di attivita' svolta dal pediatra convenzionato, anche in forma associata, nelle seguenti forme: - quota capitaria annuale (es. rispetto livello di spesa programmata) - quota capitaria per caso trattato - a prestazione (es. prestazioni aggiuntive ulteriori) - a compenso orario (es. Didattica) - a compenso fisso per obiettivo (es. verifica qualita') - rimborso spese (es. attivazione sistema informativo integrato; fornitura dati sanitari). 2. Nelle forme integrate di esercizio dell'attivita' professionale puo' essere prevista, la fornitura di personale, locali ed attrezzature, di cui si tiene conto nella determinazione del compenso di cui al comma precedente.

[2]NORMA FINALE N. 1 1. I pediatri che alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo risultano iscritti negli elenchi dei pediatri di libera scelta delle Aziende sono confermati nel rapporto convenzionale, salvi l'applicazione delle norme in materia di incompatibilita' e il possesso dei requisiti prescritti. NORMA FINALE N. 2 1. Ai pediatri iscritti negli elenchi che hanno svolto attivita' nel 1994 e' corrisposto, sugli emolumenti complessivi dello stesso anno un incremento dell'1%. Tali incrementi sono gravati solo del contributo previdenziale nella misura di cui all'art. 44. 2. Ai pediatri iscritti negli elenchi alla data dell'1.1.1995 e' corrisposto un contributo forfettario pari all'11% dell'ammontare liquidato dal 1.1.94 al 31.12.94 a ciascuno di essi come concorso nelle spese per la produzione del reddito ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. E, del D.P.R. n. 315/90. NORMA FINALE N. 3 1. Qualora non sia iniziata la trattativa per il rinnovo dell'accordo entro la scadenza stabilita, le parti si impegnano a definire, con specifica trattativa, da concludersi entro 90 giorni dalla data della scadenza dell'accordo, le variazioni annuali della voce "concorso delle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario" facente parte del compenso capitario. 2. A tal fine si prendono in considerazione tutte le voci di spesa di cui all'allegato "H" e si verifica l'incremento subito dall'insieme delle singole voci durante il precedente anno, sulla base del metodo di calcolo previsto dallo stesso allegato. 3. Le modalita' e i tempi di applicazione di quanto indicato ai commi 1 e 2 sono definite mediante la trattativa di cui al comma 1. NORMA FINALE N. 4 Le parti convengono di verificare che l'onere contributivo di cui all'art. 44, comma 1, non dara' luogo a maggiori oneri rispetto a quelli risultanti dalla applicazione del precedente regime contributivo, anche agli effetti di eventuali conguagli nei confronti dell'Empam. NORMA FINALE N. 5 Le parti convengono che, dopo la pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, le Aziende operano gli eventuali conguagli relativamente al versamento contributivo di cui all'art. 44, comma 1. NORMA FINALE N. 6 Le parti convengono che, qualora nell'ambito della contrattazione in corso siano riconosciute ai dipendenti del pubblico impiego ulteriori maggiorazioni rispetto a quelle prese in considerazione per gli aumenti retributivi previsti dal presente accordo, queste saranno erogate calcolandone gli effetti economici dai termini stabiliti nelle predette contrattazioni. NORMA FINALE N. 7 Le parti concordano sull'obbligo delle Regioni di attivare gia' dal 1996 corsi di formazione e aggiornamento professionale per i pediatri di libera scelta, e di organizzare, anche d'accordo con i sindacati maggiormente rappresentativi, corsi di formazione per pediatri animatori.

[3]__________

[4]NORMA TRANSITORIA N. 1 1. In attesa dell'applicazione della presente convenzione le Commissioni e i Comitati costituiti ai sensi del D.P.R. 28 settembre 1990 n. 315 sono confermati in carica. NORMA TRANSITORIA N. 2 1. I pediatri iscritti negli elenchi e che hanno usufruito della norma di cui al c.7 art. 7 del D.P.R. 315/90 mantengono il diritto all'acquisizione delle 120 scelte in aggiunta al massimale individuale. NORMA TRANSITORIA N. 3 1. I pediatri iscritti negli elenchi ed autolimitati, ai sensi dell'art. 7 c.11 del D.P.R. 315/90 a 350 scelte, possono mantenere a titolo personale tale massimale. NORMA TRANSITORIA N. 4 Le parti convengono che i procedimenti disciplinari in corso presso la Commissione di disciplina alla data di pubblicazione del presente accordo, vengono definiti secondo i criteri e le procedure di cui al DPR 315/90. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 1. Le parti chiariscono che le dizioni regionali, amministrazione regionale, giunta regionale, assessore regionale alla sanita' usate nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle provincie autonome di Trento e Bolzano. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 1. Le parti concordano di richiede al Ministero della Sanita' l'emanazione di una disciplina che chiarisca i rapporti tra l'equipe ospedaliera e medici pediatri di famiglia, compreso l'aspetto delle relative responsabilita', nei casi di ospedalizzazione domiciliare. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3 "Le parti raccomandano al Ministero della Sanita', di emanare, sentite le parti interessate, una norma idonea ad adeguare il modello prescrizione-proposta di cui al D.M. n. 350/88, alla normativa vigente anche per le esigenze poste dalla compensazione infra regionale e extra regionale". DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4 Le parti convengono, di affrontare, d'intesa con la Federazione regionale degli Ordini, tutte le tematiche deontologiche poste dalla "carta dei servizi sanitari" con riferimento alla evidenziazione della qualificazione professionale del medico. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5 Le parti riconoscono l'opportunita' che venga riconosciuta ai pediatri operanti nella regione Valle d'Aosta e nelle Province di Trento e Bolzano una indennita' di bilinguismo nella misura che sara' determinata a livello locale. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6 Le parti si impegnano a realizzare, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo un'azione di coordinamento per quanto riguarda l'entita' dei compensi di cui all'art. 48 e all'allegato "B", lett. C). DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7 In attesa che vengano eletti i Comitati regionali di cui all'art. 12, i membri di rappresentanza medica nell'Osservatorio consultivo permanente di cui all'art. 16, comma 3, ultimo punto sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8 Le parti riconoscono l'esigenza che sia necessaria una attenta valutazione del fabbisogno di medici pediatri da parte degli organi competenti all'atto della programmazione dei corsi di formazione specialistica.

Testo vigente dal 5 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-21;613~art56 · fonte del testo