[1]Comitato consultivo di U.S.L.

[2]In ciascuna U.S.L. e' costituito un comitato composto da: il presidente della U.S.L. o suo delegato che lo presiede; un membro effettivo ed un supplente designato dal comitato di gestione dell'U.S.L.; due rappresentanti membri effettivi e due supplenti, dei pediatri convenzionati. I rappresentanti dei medici sono eletti tra i medici iscritti nell'elenco dei medici pediatri di ciascuna U.S.L. con il sistema proporzionale tra liste concorrenti dai medici specialisti e pediatri convenzionati iscritti negli elenchi e operanti nell'ambito delle U.S.L., per la quale deve essere istituito il comitato. Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura della federazione regionale degli ordini dei medici, avvalendosi della collaborazione degli ordini provinciali. La federazione regionale degli ordini proclama gli eletti. La funzione di segretario e' svolta da un funzionario di parte pubblica. Il comitato ha il compito di esprimere parere obbligatorio sui seguenti argomenti:

  • 1)richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 7;
  • 2)autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell'art. 16;
  • 3)motivi di incompatibilita' agli effetti delle ricusazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 14. Inoltre formula proposte in ordine alla migliore organizzazione della medicina specialistica pediatrica di base. E puo' a tal fine prendere visione degli atti concernenti l'applicazione del presente accordo.

Testo vigente dal 21 luglio 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;290~art8 · fonte del testo