[1]Comitato consultivo regionale

[2]1. In ciascuna Regione e' costituito un Comitato composto di:

  • a)Assessore Regionale alla Sanita' o suo delegato con funzioni di presidente;
  • b)due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza delle U.S.L. della regione designati dall'ANCI;
  • c)tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei pediatri convenzionati. 2. I rappresentanti dei medici, che devono essere iscritti nell'elenco regionale dei medici pediatri convenzionati, vengono eletti dai medici iscritti nell'elenco stesso con il sistema previsto per la elezione dei Consigli Direttivi dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. 3. Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura dell'Ordine capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari. 4. La Federazione Regionale proclama gli eletti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica. 5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente piu' anziano di parte pubblica. 6. La sede del Comitato e' indicata dalla Regione. 7. Il Comitato predispone le graduatorie regionali dei pediatri di cui all'art. 3. 8. Il Comitato deve essere sentito preventivamente dalla Regione o dalle UU.SS.LL. su tutti i provvedimenti inerenti all'applicazione del presente Accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito del territorio della Regione, dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per gli specialisti in pediatria convenzionati. 9. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo, anche su richiesta dei comitati ex art. 8, per un corretto ricorso all'assistenza da parte degli assistibili, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti. 10. Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo; la sua attivita' e' comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione del presente Accordo. 11. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni bimestre e ogni qualvolta una delle parti lo richieda, entro 15 giorni dalla richiesta.

Testo vigente dal 7 novembre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315~art9 · fonte del testo