- ATTIVITA' DI RICERCA E DI STUDIO Per realizzare le finalita' di cui all'art. 2, punto 2, l'istituto:1) elabora studi e ricerche in materia educativa sia di carattere generale con riferimento alle situazioni e alle esigenze presenti sul territorio, sia finalizzati a progetti specifici di sperimentazione e di aggiornamento;

  • 2)diffonde i risultati della propria attivita' agli altri istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, al Centro europeo dell'educazione e alla biblioteca di documentazione pedagogica e li mette a disposizione di scuole, enti e insegnati;
  • 3)pubblica gli studi e le ricerche di maggiore rilievo;
  • 4)tramite la conferenza dei presidenti, di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974, n. 419, propone iniziative di ricerca a livello interregionale e nazionale.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605~art4 · fonte del testo