- ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE E DI INFORMAZIONE Per realizzare i compiti di cui all'art. 2, punto 1, l'istituto:
- 1)raccoglie, conserva, utilizza e rende accessibili, con criteri per quanto possibile concordati con gli altri istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, materiale bibliografico, emerografico, risultati di studi e ricerche e di attivita' di sperimentazione e aggiornamento, documenti ed ogni altro materiale pedagogico-didattico, anche audiovisivo sia italiano che straniero; (l'acquisizione di dati potra' essere effettuata anche mediante collegamenti con sistemi informativi compiuterizzati);
- 2)trasmettere agli altri istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, alla biblioteca di documentazione pedagogica o al Centro europeo dell'educazione il materiale di rilievo risultato dalla propria attivita';
- 3)facilita la consultazione e lo scambio della documentazione e del materiale pedagogico-didattico;
- 4)pubblica periodicamente un bollettino ad ampia divulgazione che dia notizie sull'attivita' dell'istituto e sul materiale acquisito dai relativi servizi.
Testo vigente dal 20 agosto 1988
