- ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE E DI INFORMAZIONE Per realizzare i compiti di cui all'art. 2, punto 1, l'istituto:

  • 1)raccoglie, conserva, utilizza e rende accessibili, con criteri per quanto possibile concordati con gli altri istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, materiale bibliografico, emerografico, risultati di studi e ricerche e di attivita' di sperimentazione e aggiornamento, documenti ed ogni altro materiale pedagogico-didattico, anche audiovisivo sia italiano che straniero; (l'acquisizione di dati potra' essere effettuata anche mediante collegamenti con sistemi informativi compiuterizzati);
  • 2)trasmettere agli altri istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, alla biblioteca di documentazione pedagogica o al Centro europeo dell'educazione il materiale di rilievo risultato dalla propria attivita';
  • 3)facilita la consultazione e lo scambio della documentazione e del materiale pedagogico-didattico;
  • 4)pubblica periodicamente un bollettino ad ampia divulgazione che dia notizie sull'attivita' dell'istituto e sul materiale acquisito dai relativi servizi.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605~art3 · fonte del testo