- Compiti L'Istituto svolge attivita' indirizzata a: 1 - raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica; 2 - condurre studi e ricerche in campo educativo; 3 - promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; 4 - organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 5 - fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e suoi programmi, sui metodi e sui servi zi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale; 6 - assumere iniziative e fornire strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento; 7 - collaborare, a richiesta, con la Regione Abruzzo per il conseguimento dei fini indicati dagli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed a quelli previsti dalle leggi regionali sulla formazione professionale e sul diritto allo studio, in un quadro di educazione permanente. Per l'attuazione dei suddetti compiti l'istituto si avvale, in via prioritaria, della collaborazione di cattedre e istituti universitari abruzzesi o di altre regioni. Oltre a tali finalita' di carattere generale, l'istituto puo' svolgere specifiche attivita' connesse con le esigenze della Regione nel campo delle istituzioni culturali ed educative e puo' collaborare ad attivita' di ricerca a carattere nazionale ed internazionale.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;608~art2 · fonte del testo