- SPERIMENTAZIONE Per realizzare le finalita' di cui ai punti 3, 5 e 6 dell'art. 2, l'istituto:
- 1)assicura la collaborazione alle sperimentazioni in atto su richiesta delle singole scuole, gruppi di scuole o distretti che le hanno promosse;
- 2)promuove propri progetti di sperimentazione didattica, previe intese con le scuole interessate e con i distretti scolastici, in linea preferenziale, e ne valuta i risultati;
- 3)propone al Ministero programmi regionali di sperimentazione;
- 4)assicura la propria assistenza tecnica e scientifica alle attivita' di sperimentazione promosse dagli organismi scolastici previsti dall'art. 3 del decreto del presidente della Repubblica 31/V/1974, n. 419 e, a richiesta degli stessi, ne coordina la progettazione e l'attuazione;
- 5)esprime al Ministero della pubblica istruzione parere tecnico sui progetti di sperimentazione;
- 6)diffonde il materiale riguardante la sperimentazione.
Testo vigente dal 20 agosto 1988
