- SPERIMENTAZIONE Per realizzare le finalita' di cui ai punti 3, 5 e 6 dell'art. 2, l'istituto:

  • 1)assicura la collaborazione alle sperimentazioni in atto su richiesta delle singole scuole, gruppi di scuole o distretti che le hanno promosse;
  • 2)promuove propri progetti di sperimentazione didattica, previe intese con le scuole interessate e con i distretti scolastici, in linea preferenziale, e ne valuta i risultati;
  • 3)propone al Ministero programmi regionali di sperimentazione;
  • 4)assicura la propria assistenza tecnica e scientifica alle attivita' di sperimentazione promosse dagli organismi scolastici previsti dall'art. 3 del decreto del presidente della Repubblica 31/V/1974, n. 419 e, a richiesta degli stessi, ne coordina la progettazione e l'attuazione;
  • 5)esprime al Ministero della pubblica istruzione parere tecnico sui progetti di sperimentazione;
  • 6)diffonde il materiale riguardante la sperimentazione.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605~art5 · fonte del testo