Art. 4 — Attività di ricerca e di studio
L'Istituto, per realizzare le finalita' di cui al punto 2) del precedente art. 2: - promuove e svolge studi in materia educativa secondo le proprie finalita' istituzionali, con particolare riferimento alle situazioni socio-educative e alle esigenze pedagogico-didattiche delle istituzioni formative comprese nel territorio di sua competenza; - comunica i risultati dell'attivita' di studio e di ricerca agli altri Istituti regionali, al Centro Europeo dell'Educazione, alla Biblioteca nazionale di documentazione pedagogica e, se opportuno, e comunque a richiesta, agli organi dell'amministrazione scolastica, agli ispettori tecnici, alle istituzioni scolastiche e alle universita'; - cura la pubblicazione degli studi e delle ricerche di maggior rilievo; - fornisce alla Conferenza dei presidenti gli elementi idonei di proporre agli organi competenti provvedimenti specifici volti all'innovazione educativa. L'Istituto, per lo svolgimento delle attivita' di studio e di ricerca, ove queste non possano essere svolte direttamente attraverso il personale di cui al successivo, art. 21 o richiedano competenze specialistiche o l'uso di attrezzature o l'adozione di tcniche di particolare complessivita', puo' richiedere la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9 ultimo comma,e dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, no 419.
Testo vigente dal 20 agosto 1988
