Innovazione didattica e sperimentazione Con riferimento ai compiti di cui al precedente art. 2 l'Istituto: propone a singole scuole o istituti, o a gruppi di essi, progetti di innovazione e di sperimentazione e li attua in collaborazione con essi; propone al Ministero della pubblica istruzione programmi di sperimentazione secondo le modalita' previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419; esprime parere tecnico sulle proposte di sperimentazione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e dirette al Ministero della pubblica istruzione; assicura assistenza tecnico-scientifica alle iniziative di sperimentazione che si attuano nel territorio di competenza su richiesta degli organi interessati; diffonde i risultati conseguiti nelle sedi di sperimentazione educativa sia regionale, sia nazionale, sia di altri Paesi; predispone - per quanto attiene alla regione di competenza - il piano di relazione annuale sulla sperimentazione; esprime parere tecnico in merito ai criteri di corrispondenza dei titoli di studio degli alunni che frequentano classi sperimentali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419; esprime parere tecnico circa le modalita' di assegnazione dei docenti a sedi scolastiche di ricerca sperimentale; esprime parere tecnico circa i criteri di autorizzazione a svolgere attivita' di tempo pieno, di integrazione scolastica, di sperimentazione; esprime parere tecnico circa i criteri di riconoscimento di carattere sperimentale a scuole, classi, istituti di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419; propone al Ministero della pubblica istruzione, plessi, scuole sperimentali per il riconoscimento di cui al comma 5 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
Testo vigente dal 7 aprile 1988
