[1]Finalita'
[2]L'Istituto, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419: raccoglie, elabora e diffonde la documentazione pedagogico-didattica; conduce studi e ricerche in campo educativo, al fine di sostenere e promuovere il dibattito e l'innovazione relativi alle strutture, ai metodi e ai contenuti dell'attivita' formativa; promuove ed assiste l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; promuove, organizza ed attua iniziative di aggiornamento per il personale ispettivo o, direttivo e docente della scuola statale di ogni ordine e grado; puo' attuare iniziative rivolte congiuntamente al personale direttivo e docente della scuola e a personale non appartenente ai ruoli previsti dal precedente capoverso ma collegato con i compiti previsti dalla legge in rapporto all'educazione, mediante apposite convenzione o accordi scritti con le amministrazioni e gli enti rispettivi, che assumono la parte di spesa relativa al loro personale; fornisce consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale scolastico e collabora all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale. L'Istituto attende inoltre a specifici interventi connessi con le esigenze formative della regione. Per lo svolgimento delle proprie attivita', ferma restando l'unicita' della struttura dell'Istituto e la collocazione nella sede legale di esso delle sezioni e dei servizi, l'Istituto medesimo puo' articolarsi nell'ambito del territorio regionale anche utilizzando uffici o istituzioni scolastiche esistenti.
Testo vigente dal 23 dicembre 1987
