Art. 25 — Esaurimento delle scorte
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1997 al 24 novembre 2007. 65 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli involucri e i contenitori da porre a diretto contatto con il prodotto, che non riportano la bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, possono essere utilizzati per sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. I prodotti confezionati con gli involucri e i contenitori di cui al comma 1 possono essere venduti sul mercato nazionale fino all'esaurimento delle scorte.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-01-14;54~art25 · fonte del testo
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