Art. 2 — Definizioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1997 al 24 novembre 2007. 661 parole tolte, 10 parole aggiunte in 23 capoversi.
tolto: Ai sensi del presente regolamento si intende per:
tolto: a) "latte crudo": il latte prodotto mediante secrezione dalla ghiandola mammaria di vacche, pecore, capre o bufale, non sottoposto ad una temperatura superiore a 40› C ne' ad un trattamento avente effetto equivalente;
tolto: b) "latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte": il latte crudo destinato alla trasformazione ovvero il latte liquido o congelato ottenuto da latte crudo, sottoposto o meno a un trattamento fisico consentito, quale un trattamento termico o la termizzazione, e modificato o meno nella composizione, purche' la modifica sia limitata all'aggiunta o alla sottrazione dei suoi costituenti naturali;
tolto: c) "latte alimentare trattato termicamente": il latte alimentare destinato alla vendita al consumatore, sottoposto ad un trattamento termico come definito all'allegato C, capitolo I, lettera A, punti 4, 5, 6 e 7, o il latte pastorizzato per essere venduto sfuso su richiesta del singolo utilizzatore;
tolto: d) "prodotto a base di latte": i prodotti lattiero-caseari, nonche' i prodotti composti di latte. Per prodotti lattiero- caseari si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, con l'aggiunta eventuale delle sostanze necessarie alla loro fabbricazione, purche' non utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del latte. Per prodotti composti di latte si intendono i prodotti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un costituente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario e' parte essenziale, o per la sua quantita', o per il suo effetto, che caratterizza il prodotto. I gelati contenenti latte e suoi derivati sono considerati prodotti composti di latte;
tolto: e) "trattamento termico": ogni trattamento mediante calore avente come effetto, immediatamente dopo la sua applicazione, una reazione negativa al saggio della fosfatasi;
tolto: f) "termizzazione": riscaldamento del latte crudo per almeno 15 secondi a una temperatura compresa tra 57› C e 68› C, di modo che, dopo tale trattamento, il latte presenti una reazione positiva al saggio della fosfatasi;
tolto: g) "azienda di produzione": azienda in cui si trovano una o piu' vacche, pecore, capre o bufale destinate alla produzione di latte;
tolto: h) "centro di raccolta": stabilimento in cui il latte crudo puo' essere raccolto ed eventualmente raffreddato e filtrato;
tolto: i) "cento di standardizzazione": stabilimento non strutturalmente collegato a un centro di raccolta ne' ad uno stabilimento di trattamento o di trasformazione, nel quale il latte crudo puo' essere sottoposto a scrematura o a modifica del tenore dei costituenti naturali del latte;
tolto: l) "stabilimento di trattamento": stabilimento in cui si effettua il trattamento termico del latte;
tolto: m) "stabilimento di trasformazione": stabilimento di fabbricazione in cui il latte e i prodotti a base di latte sono trattati, trasformati e confezionati;
tolto: n) "autorita' competente": il Ministero della sanita', la Regione o la Provincia autonoma e il servizio veterinario della unita' sanitaria locale territorialmente competente, di seguito denominato "servizio veterinario";
tolto: o) "confezionamento": l'operazione destinata a realizzare la protezione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, mediante un involucro o un contenitore posti a diretto contatto con il prodotto;
tolto: p) "imballaggio": l'operazione consistente nel porre uno o piu' prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, confezionati o meno, in un secondo contenitore, nonche' il contenitore stesso;
tolto: q) "recipiente ermeticamente chiuso": il contenitore a tenuta stagna destinato a proteggere il contenuto dall'introduzione di microrganismi durante e dopo il trattamento mediante calore;
tolto: r) "commercializzazione": la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra modalita' di cessione, ad esclusione della vendita al minuto;
tolto: s) "scambi": gli scambi di merci tra Stati membri, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Trattato. Oltre alle definizioni di cui al comma 1, ove necessario, si applicano quelle di cui:
tolto: a) alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;
tolto: b) al decreto interministeriale 2 luglio 1992, n. 453;
tolto: c) al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556;
tolto: d) al regolamento (CEE) n. 1411/71 e successive modifiche;
tolto: e) al regolamento (CEE) 1898/87 e successive modiche.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-01-14;54~art2 · fonte del testo
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