Art. 26 — Abrogazioni

Sono abrogati:

  • a)l'ordinanza del Ministro della sanita' del 14 marzo 1966, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana 22 marzo 1966, n. 71;
  • b)il decreto del Ministero della sanita' 14 maggio 1988, n. 212, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 giugno 1991, n. 142;
  • c)il decreto del Ministero della sanita' 9 maggio 1991, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 giugno 1991, n. 142;
  • d)il decreto del Ministro della sanita' 29 maggio 1991, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 luglio 1991, n. 173;
  • e)gli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 febbraio 1992, n. 36. I capitoli III e IV della tabella A allegata all'ordinanza del Ministro della sanita' 11 ottobre 1978, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 346 del 13 dicembre 1978, sono soppressi.

Testo vigente dal 12 marzo 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-01-14;54~art26 · fonte del testo