Art. 18 — Esaurimento scorte
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176.
Abrogato dal 20 novembre 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176.
Abrogato dal 20 novembre 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 2002 al 20 novembre 2011. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I prodotti non conformi alle disposizioni del presente decreto, etichettati secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. 1-bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano conformi alle norme igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono essere commercializzate fino al 31 marzo 2002aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 OTTOBRE 2011, N. 176
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;339~art18 · fonte del testo
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