Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 27 agosto 1998 al 24 novembre 2007. 467 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Ai fini del presente regolamento si applicano, ove necessario, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, ed all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231, e loro successive modifiche; inoltre si intende per:

tolto: a) carni macinate: le carni che sono state sottoposte ad una operazione di macinazione in frammenti o ad un passaggio in un mulino elicoidale;

tolto: b) preparazioni di carni: le carni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, quelle di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche, quelle di cui dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, nonche' le carni che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3, 6 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e successive modifiche, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o un trattamento comunque insufficiente a modificare la struttura cellulare della carne al centro e a far venir meno le caratteristiche della carne fresca;

tolto: c) condimenti: il sale destinato al consumo umano, la senape, le spezie e loro estratti aromatici, le erbe aromatiche e loro estratti aromatici;

tolto: d) laboratorio di produzione: ogni laboratorio, in cui si procede alla preparazione di carni macinate o di preparazioni di carni, che:

tolto: 1) e' situato in un laboratorio di sezionamento riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e rispondente ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo I, nel caso di produzione di carni macinate;

tolto: 2) e' situato in uno stabilimento riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, o del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, o del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, o del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, o del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, e rispondente ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo III, punto 1, nel caso di produzione di preparazioni di carni;

tolto: 3) non e' situato in uno degli stabilimenti di cui ai punti 1) e 2) e risponda ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo I, punto 2, o di cui all'allegato I, capitolo III, punto Tale laboratorio di produzione e' definito "unita' di produzione autonoma";

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: e) scambi: scambi tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato;

tolto: f) autorita' competente: il Ministero della sanita', la regione o provincia autonoma e l'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio ad effettuare i controlli veterinari;

tolto: g) veterinario ufficiale: il veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio responsabile della vigilanza e dell'ispezione nello stabilimento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-08-03;309~art2 · fonte del testo