Art. 1 — Campo di applicazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Articolo abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1997 al 24 novembre 2007. 318 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Il presente regolamento stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte alimentare trattato termicamente, di latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano; gli allegati fanno parte integrante del presente regolamento. Il presente regolamento non si applica:
tolto: a) alla vendita diretta dall'azienda di produzione al consumatore finale di latte crudo ottenuto:
tolto: 1) da vacche e bufale di aziende ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni o indenni da brucellosi;
tolto: 2) da pecore e capre di aziende ufficialmente indenni o indenni da brucellosi;
tolto: b) alla vendita diretta dall'azienda di produzione, i cui locali sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 mazzo 1980, n. 327, al consumatore finale di prodotti a base di latte preparati nella stessa azienda:
tolto: 1) con il latte crudo di cui alla lettera a);
tolto: 2) con il latte di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 2 luglio 1992, n. 453;
tolto: c) ai pubblici esercizi disciplinati dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed ai negozi per la vendita al minuto, ivi compresi quelli dotati di laboratori adiacenti al punto vendita che provvedono esclusivamente alla vendita diretta al consumatore;
tolto: d) agli stabilimenti ed ai laboratori di fabbricazione, preparazione e confezionamento di pasti destinati alla ristorazione collettiva;
tolto: e) alla fabbricazione di prodotti composti di latte, preparati anche con ingredienti fabbricati ai sensi del presente regolamento, nei casi in cui il contenuto di latte e di prodotti lattiero-caseari nel prodotto finito sia inferiore al 50% in peso. Le norme sanitarie del presente regolamento si applicano fatte salve le disposizioni previste:
tolto: a) dal regolamento (CEE) n. 804/68;
tolto: b) dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 514;
tolto: c) dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 180;
tolto: d) dal regolamento (CEE) n. 1898/87.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-01-14;54~art1 · fonte del testo
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