Art. 11 — Norme finali e transitorie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
Abrogato dal 12 agosto 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
Abrogato dal 12 agosto 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 5 settembre 1994 al 12 agosto 2006. 65 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni degli articoli, 1, 2 e 3 si applicano alle istanze di permesso di prospezione, permesso di ricerca e concessione di coltivazione, presentate dopo la data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e la cui istruttoria non sia conclusa con parere del comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia alla data di entrata in vigore del presente regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;526~art11 · fonte del testo
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