Art. 1 — Permessi di prospezione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
Abrogato dal 12 agosto 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
Abrogato dal 12 agosto 2006
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 5 settembre 1994 al 12 agosto 2006. 222 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il conferimento del permesso di prospezione di cui all'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e' subordinato alla pronuncia di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Lo studio di impatto ambientale da allegare alla domanda di pronuncia di compatibilita' ambientale deve essere redatto secondo lo schema di cui agli allegati II/ A e II/ B al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso. La pronuncia di compatibilita' ambientale non occorre:
tolto: a) nel caso in cui il richiedente nell'istanza di permesso si impegni espressamente a non effettuare attivita' di prospezione all'interno delle aree di cui all'allegato I al presente regolamento, che fa parte integrante del regolamento stesso;
tolto: b) per istanze di permessi di prospezione i cui programmi di lavoro comprendano esclusivamente rilievi geologici in campagna, misure gravimetriche, magnetometriche, paleomagnetiche e sismometriche passive, prospezioni geochimiche, rilievi condotti con aerei o satelliti. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione di cui al comma 2, il richiedente il permesso di prospezione deve trasmettere al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale il programma dei lavori e una adeguata cartografia, nonche' gli altri elementi necessari per l'effettuazione della verifica medesima. Tale verifica e' effettuata dalla commissione per la valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;526~art1 · fonte del testo
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