Art. 11 — Norme transitorie e finali
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 24 febbraio 2006, n. 162.
Abrogato dal 17 maggio 2006
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 24 febbraio 2006, n. 162.
Abrogato dal 17 maggio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 2001 al 17 maggio 2006. 100 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: A fronte dell'incremento di un posto di funzione dirigenziale generale previsto dall'articolo 4, comma 5, i posti di commissario di leva sono corrispondentemente ridotti di due unita' a valere sui posti di funzione resi vacanti a seguito di collocamento a riposo di un pari numero di commissari nel corso dell'anno 2000 che, pertanto, non vengono sostituiti. Conseguentemente la relativa dotazione organica del Ministero, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998, viene rideterminata in numero di cinquantaquattro unita'. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 2006, N. 162
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-14;241~art11 · fonte del testo
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