Art. 11 — Norme transitorie e finali
PROVVEIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 20 GENNAIO 2015, N. 77
Testo vigente dal 2 luglio 2015
PROVVEIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 20 GENNAIO 2015, N. 77
Testo vigente dal 2 luglio 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 2003 al 2 luglio 2015. 83 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Gli incarichi di funzione di livello dirigenziale previsti dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 5, comma 2, non comportano aumento dell'attuale dotazione organica del Ministero. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa. 2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e' compensato considerando indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.aggiunto: PROVVEIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 20 GENNAIO 2015, N. 77
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-17;297~art11 · fonte del testo
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