Art. 2 — Permessi di ricerca

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

Abrogato dal 12 agosto 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2006

Confronto con la versione in vigore dal 5 settembre 1994 al 12 agosto 2006. 305 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Prima del conferimento del permesso di ricerca di cui agli articoli 5 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il richiedente deve trasmettere al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale la seguente documentazione in triplice copia:

tolto: a) programma dei lavori;

tolto: b) rapporto ambientale redatto secondo gli allegati III/ A e III/ B al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso. Nel caso di permessi di ricerca ricadenti in terraferma il richiedente trasmette la documentazione di cui al comma 1 anche al Ministero per i beni culturali ed ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettornici, archeologici, artistici e storici, e alla regione o provincia autonoma competente per territorio. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, il Ministero per i beni culturali e ambientali e la regione o provincia autonoma interessata, ove ritengano che i lavori in programma, considerate anche le operazioni di ripristino previste, siano in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente, indicano al Ministero dell'ambiente - Servizio valutazione impatto ambientale le attivita' e le zone specifiche dell'area di ricerca che a loro avviso richiedono uno specifico studio di impatto ambientale. Entro i successivi quarantacinque giorni nel caso in cui il Ministero dell'ambiente, tenuto conto delle eventuali indicazioni di cui al comma 3, ritenga che i lavori in programma siano in grado di produrre rilevanti modificazioni all'ambiente, comunichera' al richiedente e per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, la necessita' di attivare la procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, precisando i tipi di attivita' previsti nel programma dei lavori e le zone dell'area di ricerca per i quali dovra' essere predisposto uno studio d'impatto ambientale secondo quanto indicato negli allegati III/ C e III/ D al presente regolamento, che fanno parte integrante del regolamento stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;526~art2 · fonte del testo