Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2006

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 2001 al 29 aprile 2006. 308 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attivita' di raccolta ed eliminazione degli oli usati per le quali sia prevista autorizzazione a norma del presente decreto, e' tenuto a presentare entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti previsti dall'art. 3 domanda all'autorita' competente. Allorche' l'autorita' competente rilevi che le attrezzature e gli impianti non rispondono ai requisiti previsti dal presente decreto, concede all'impresa un termine non inferiore ai sei mesi e non superiore ai sei anni per consentire all'impresa stessa di adeguarsi, rilasciando eventualmente autorizzazione provvisoria per il periodo di moratoria concesso. Restano valide ai fini dell'esercizio dell'attivita' di raccolta ed eliminazione degli oli usati, fino a conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del comma 1 e per un periodo comunque non superiore al triennio dall'entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state gia' rilasciate a tal fine, nonche' quelle che, essendo state richieste per gli oli usati, siano state concesse ai sensi dell'art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per la raccolta di rifiuti speciali o di rifiuti tossici o nocivi, liquidi o fluidi. Fino ad emanazione del nuovo statuto ai sensi dell'art. 9, il Consorzio obbligatorio degli oli usati continua ad adoperare uniformandosi ai dettami dello statuto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mandato degli organi del Consorzio e' prorogato fino alla nomina dei nuovi organi eletti dall'assemblea, da convocarsi a seguito dell'approvazione del nuovo statuto. La disposizione dell'art. 3, comma 4, che fissa il limite di policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele in 25 ppm entra in vigore dal 1µ gennaio 1993; dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 1992 si applica il limite di 50 ppm.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 264, comma 1, lettera o)) che "Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi [...], il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;95~art15 · fonte del testo