Attivita' di documentazione e informazione Per la realizzazione delle finalita' di cui al punto 1) dell'art. 2, l'istituto:

  • a)raccoglie materiale bibliografico ed emerografico, nonche' altra documentazione che interessi l'attivita' educativa e didattica;
  • b)favorisce l'utilizzazione, la consultazione e lo scambio del predetto materiale mediante l'organizzazione di appositi servizi;
  • c)promuove collegamenti con le scuole e le universita' al fine di acquisire ogni documentazione utile al settore educativo-didattico;
  • d)cura i rapporti con il Ministero della pubblica istruzione, gli istituti delle altre regioni, i distretti scolastici, il centro europeo dell'educazione, la biblioteca pedagogica di Firenze ed i principali centri di documentazione pedagogica italiani e stranieri;
  • e)cura la pubblicazione di un bollettino periodico.

Testo vigente dal 10 dicembre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-02;520~art4 · fonte del testo