Attivita' in materia di aggiornamento Con riferimento ai compiti di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 2, l'istituto:

  • a)organizza ed attua iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente a livello regionale e, previo accordo con gli altri istituti regionali, anche a livello interregionale e nazionale;
  • b)organizza ed attua, previo accordo con i consigli di circolo e degli istituti interessati, iniziative di aggiornamento a livello di circolo o di istituto o di distretto;
  • c)formula proposte per iniziative di aggiornamento del personale direttivo e docente della scuola a livello interregionale e nazionale;
  • d)collabora, su richiesta, con attivita' tecnico-scientifica alle iniziative di aggiornamento culturale e professionale dei docenti, attuate nell'ambito dei circoli, degli istituti e dei distretti;
  • e)effettua studi e ricerche e fornisce consulenza tecnica sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collabora all'attuazione delle iniziative promosse a livello locale;
  • f)collabora, su richiesta, con le cattedre e con gli istituti universitari nell'attuazione dei compiti di preparazione del personale docente;
  • g)promuove ed attua la formazione di animatori per le attivita' di ricerca, aggiornamento, sperimentazione e documentazione e le iniziative di aggiornamento per il personale comandato presso l'istituto stesso;
  • h)assume iniziative e fornisce strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento. L'organizzazione e l'attuazione delle attivita' di aggiornamento possono assumere forme di giornate di studio, gruppi di studio e di discussione, seminari, incontri, anche legati ad attivita' di sperimentazione, servizi di consulenza pedagogico-didattica, tavole rotonde, conferenze didattiche, visite, corsi residenziali e non residenziali, trasmissioni radiotelevisive, attivita' formative a distanza e qualunque altra iniziativa rispondente alle finalita' dell'aggiornamento.

Testo vigente dal 10 dicembre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-02;520~art7 · fonte del testo