[1]Attivita' di ricerca e di studio

[2]L'Istituto, per realizzare le finalita' di cui al secondo capoverso dell'art. 2 del presente statuto, svolge e promuove studi e ricerche e ne pubblicizza i risultati nei modi piu' efficaci ed opportuni. Tali attivita' di studio e di ricerca sono svolte direttamente dall'Istituto con l'impiego di personale comandato, con l'eventuale collaborazione di personale disponibile, appartenente ai ruoli ispettivo, direttivo, docente in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado e del personale di cui all'ultimo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Testo vigente dal 23 dicembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;517~art4 · fonte del testo