[1]Attivita' di ricerca e di studio
[2]L'Istituto, per realizzare le finalita' di cui al secondo capoverso dell'art. 2 del presente statuto, svolge e promuove studi e ricerche e ne pubblicizza i risultati nei modi piu' efficaci ed opportuni. Tali attivita' di studio e di ricerca sono svolte direttamente dall'Istituto con l'impiego di personale comandato, con l'eventuale collaborazione di personale disponibile, appartenente ai ruoli ispettivo, direttivo, docente in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado e del personale di cui all'ultimo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
Testo vigente dal 23 dicembre 1987
