[1]Attivita' di aggiornamento
[2]Con riferimento ai compiti di cui al quarto e quinto capoverso del primo comma del precedente art. 2, l'Istituto: organizza, attua e, se richiesto, assiste iniziative di aggiornamento per il personale scolastico; assume iniziative e predispone strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento; promuove attivita' di formazione di esperti della ricerca, della sperimentazione e dell'aggiornamento educativi.
Testo vigente dal 23 dicembre 1987
