[1]Attivita' di aggiornamento

[2]Con riferimento ai compiti di cui al quarto e quinto capoverso del primo comma del precedente art. 2, l'Istituto: organizza, attua e, se richiesto, assiste iniziative di aggiornamento per il personale scolastico; assume iniziative e predispone strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento; promuove attivita' di formazione di esperti della ricerca, della sperimentazione e dell'aggiornamento educativi.

Testo vigente dal 23 dicembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;517~art6 · fonte del testo