Aggiornamento Con riferimento ai compiti di cui al precedente art. 2, l'Istituto: organizza ed attua iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente a livello regionale e, previo accordo con altri istituti regionali, anche a livello interregionale e nazionale; organizza ed attua, previo accordo con i consigli di circolo e istituti interessati, iniziative di aggiornamento a livello di circolo, istituto o distretto; organizza ed attua iniziative di formazione in servizio di docenti impegnati in attivita' di innovazione didattica e di sperimentazione; organizza ed attua iniziative di formazione per le attivita' di aggiornamento, di sperimentazione, di educazione permanente; coordina le iniziative di aggiornamento programmate a livello distrettuale e interdistrettuale su temi e problemi che presentano analoghe esigenze di attuazione; valuta, se richiesto, con pareri tecnico-scientifici, i programmi di aggiornamento predisposti da scuole, enti ed associazioni e finanziati dal Ministero della pubblica istruzione; assiste con attivita' di collaborazione tecnico-scientifica iniziative di aggiornamento attuate nell'ambito di circoli, istituti, distretti; collabora con le cattedre e gli istituti universitari o dipartimenti, all'attuazione di compiti di preparazione del personale docente; formula al Ministero della pubblica istruzione proposte per iniziative di aggiornamento del personale docente in servizio, anche in collaborazione con gli altri istituti regionali.
Testo vigente dal 7 aprile 1988
