Aggiornamento Con riferimento ai compiti di cui al precedente art. 2, l'Istituto: organizza ed attua iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente a livello regionale e, previo accordo con altri istituti regionali, anche a livello interregionale e nazionale; organizza ed attua, previo accordo con i consigli di circolo e istituti interessati, iniziative di aggiornamento a livello di circolo, istituto o distretto; organizza ed attua iniziative di formazione in servizio di docenti impegnati in attivita' di innovazione didattica e di sperimentazione; organizza ed attua iniziative di formazione per le attivita' di aggiornamento, di sperimentazione, di educazione permanente; coordina le iniziative di aggiornamento programmate a livello distrettuale e interdistrettuale su temi e problemi che presentano analoghe esigenze di attuazione; valuta, se richiesto, con pareri tecnico-scientifici, i programmi di aggiornamento predisposti da scuole, enti ed associazioni e finanziati dal Ministero della pubblica istruzione; assiste con attivita' di collaborazione tecnico-scientifica iniziative di aggiornamento attuate nell'ambito di circoli, istituti, distretti; collabora con le cattedre e gli istituti universitari o dipartimenti, all'attuazione di compiti di preparazione del personale docente; formula al Ministero della pubblica istruzione proposte per iniziative di aggiornamento del personale docente in servizio, anche in collaborazione con gli altri istituti regionali.

Testo vigente dal 7 aprile 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591~art5 · fonte del testo