[1]La decorrenza delle misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, viene retrodata al 1° febbraio 2007. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

[2]Indennita' pensionabile a decorrere dal 1° febbraio 2007

[3]Incrementi mensili lordi

[4]Importi mensili lordi

[5]Qualifiche ed equiparate euro euro

[6]Vice Questore aggiunto

[7]13,00

[8]812,70

[9]Commissario Capo

[10]12,70

[11]797,60

[12]Commissario

[13]12,60

[14]790,30

[15]Vice Commissario

[16]12,10

[17]758,30

[18]Ispettore superiore s.UPS

[19]12,30

[20]772,10

[21]Ispettore Capo

[22]11,80

[23]737,30

[24]Ispettore

[25]11,40

[26]714,40

[27]Vice Ispettore

[28]11,00

[29]692,00

[30]Sovrintendente Capo

[31]11,30

[32]711,10

[33]Sovrintendente

[34]10,70

[35]669,20

[36]Vice Sovrintendente

[37]10,60

[38]665,90

[39]Assistente Capo

[40]9,50

[41]598,90

[42]Assistente

[43]8,70

[44]545,30

[45]Agente scelto

[46]8,00

[47]500,30

[48]1 2 3 Gli importi di cui al precedente comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184

1

con decorrenza dal 1 ottobre 2009

Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Indennita' pensionabile a decorrere dal 1° ottobre 2009 Incrementi mensili lordi Importi mensili lordi Qualifiche ed equiparate Euro Euro Vice questore aggiunto 17,90 830,60 Commissario Capo 17,50 815,10 Commissario 17,40 807,70 Vice Commissario 16,70 775,00 Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario 17,00 789,10 Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica) 17,00 789,10 Ispettore Superiore s.UPS 17,00 789,10 Ispettore Capo 16,20 753,50 Ispettore 15,70 730,10 Vice Ispettore 15,20 707,20 Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica) 15,60 726,70 Sovrintendente Capo 15,60 726,70 Sovrintendente 14,70 683,90 Vice Sovrintendente 14,60 680,50 Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica) 16,20 615,10 Assistente Capo 16,20 615,10 Assistente 17,10 562,40 Agente scelto 19,00 519,30

D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39

2

con decorrenza dal 1 gennaio 2018

Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennita' pensionabile di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Qualifiche Incrementi mensili lordi Importi mensili lordi Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario 52,98 868,08 Commissario/Commissario penitenziario 51,50 859,20 Vice Commissario / Vice commissario penitenziario 50,38 825,38 Sostituto Commissario "coordinatore" 51,50 849,90 Sostituto Commissario 51,50 849,90 Ispettore Superiore (con 8 anni) 50,90 840,00 Ispettore Superiore 50,90 840,00 Ispettore capo (con 10 anni) 50,48 803,98 Ispettore capo 50,48 803,98 Ispettore 48,92 779,02 Vice Ispettore 47,38 754,58 Sovrintendente Capo "coordinatore" 48,69 775,39 Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica) 48,69 775,39 Sovrintendente Capo 48,69 775,39 Sovrintendente 47,87 731,77 Vice Sovrintendente 47,84 728,34 Assistente Capo "coordinatore" 47,78 662,88 Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica) 47,78 662,88 Assistente Capo 47,78 662,88 Assistente 44,17 606,57 Agente scelto 44,14 563,44 Agente 43,90 531,70

D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57

3

con decorrenza dal 1 febbraio 2021

Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, che a sua volta modifica l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico".

Testo vigente dal 15 giugno 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 2018 al 15 giugno 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57

    Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, che a sua volta modifica l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-04-16;51~art4 · fonte del testo