Art. 22 — Indennità pensionabile
[1]A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
[2]Gradi
[3]Incrementi mensili lordi (euro)
[4]Valori mensili lordi (euro)
[5]Tenente Colonnello/Maggiore
[6]13,00
[7]812,70
[8]Capitano
[9]12,70
[10]797,60
[11]Tenente
[12]12,60
[13]790,30
[14]Sottotenente
[15]12,10
[16]758,30
[17]Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo aiutante
[18]12,30
[19]772,10
[20]Maresciallo capo
[21]11,80
[22]737,30
[23]Maresciallo ordinario
[24]11,40
[25]714,40
[26]Maresciallo
[27]11,00
[28]692,00
[29]Brigadiere Capo
[30]11,30
[31]711,10
[32]Brigadiere
[33]10,70
[34]669,20
[35]Vice Brigadiere
[36]10,60
[37]665,90
[38]Appuntato Scelto
[39]9,50
[40]598,90
[41]Appuntato
[42]8,70
[43]545,30
[44]Carabiniere scelto/Finanziere scelto
[45]8,00
[46]500,30
[47]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51
1Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto che (con l'art. 27, comma 1) "La decorrenza delle misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, viene retrodata al 1° febbraio 2007".
Testo vigente dal 9 giugno 2009
