[1]A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

[2]Gradi

[3]Incrementi mensili lordi (euro)

[4]Valori mensili lordi (euro)

[5]Tenente Colonnello/Maggiore

[6]13,00

[7]812,70

[8]Capitano

[9]12,70

[10]797,60

[11]Tenente

[12]12,60

[13]790,30

[14]Sottotenente

[15]12,10

[16]758,30

[17]Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo aiutante

[18]12,30

[19]772,10

[20]Maresciallo capo

[21]11,80

[22]737,30

[23]Maresciallo ordinario

[24]11,40

[25]714,40

[26]Maresciallo

[27]11,00

[28]692,00

[29]Brigadiere Capo

[30]11,30

[31]711,10

[32]Brigadiere

[33]10,70

[34]669,20

[35]Vice Brigadiere

[36]10,60

[37]665,90

[38]Appuntato Scelto

[39]9,50

[40]598,90

[41]Appuntato

[42]8,70

[43]545,30

[44]Carabiniere scelto/Finanziere scelto

[45]8,00

[46]500,30

[47]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51

1

Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto che (con l'art. 27, comma 1) "La decorrenza delle misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, viene retrodata al 1° febbraio 2007".

Testo vigente dal 9 giugno 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 9 giugno 2009

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2007 al 9 giugno 2009.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51

    Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto che (con l'art. 27, comma 1) "La decorrenza delle misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, viene retrodata al 1° febbraio 2007".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-09-11;170~art22 · fonte del testo