[1]La decorrenza delle misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, viene retrodatata al 1° febbraio 2007. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

[2]Importo aggiuntivo pensionabile a decorrere dal 1° febbraio 2007

[3]Incrementi mensili lordi

[4]Importi mensili lordi

[5]Gradi euro euro

[6]Tenente Colonnello

[7]5,58

[8]259,08

[9]Maggiore

[10]5,58

[11]259,08

[12]Capitano

[13]5,53

[14]256,93

[15]Tenente

[16]5,48

[17]254,68

[18]Sottotenente

[19]5,30

[20]246,00

[21]1° Maresciallo Luogotenente

[22]5,41

[23]251,41

[24]1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)

[25]5,41

[26]251,41

[27]1° Maresciallo

[28]5,41

[29]251,41

[30]Maresciallo Capo

[31]5,28

[32]245,38

[33]Maresciallo Ordinario

[34]5,19

[35]240,99

[36]Maresciallo

[37]5,25

[38]236,85

[39]Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)

[40]6,40

[41]240,10

[42]Sergente Maggiore capo

[43]6,40

[44]240,10

[45]Sergente Maggiore

[46]5,55

[47]234,95

[48]Sergente

[49]5,18

[50]231,38

[51]Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)

[52]6,40

[53]232,60

[54]Caporal Maggiore Capo scelto

[55]6,40

[56]232,60

[57]Caporal Maggiore Capo

[58]5,18

[59]231,38

[60]Caporal Maggiore scelto

[61]5,12

[62]230,62

[63]1 2 3 Gli importi di cui al precedente comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185

1

con decorrenza dal 1 ottobre 2009

Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Importo aggiuntivo pensionabile a decorrere dal 1° ottobre 2009 Incrementi mensili lordi Importi mensili lordi Gradi Euro Euro Tenente Colonnello 13,21 272,29 Maggiore 13,21 272,29 Capitano 13,10 270,03 Tenente 12,99 267,67 Sottotenente 12,55 258,54 1° Maresciallo Luogotenente 12,82 264,23 1° Maresciallo (con 8 anni nel grado) 12,82 264,23 1° Maresciallo 12,82 264,23 Maresciallo Capo 12,51 257,90 Maresciallo Ordinario 12,29 253,28 Maresciallo 12,08 248,92 Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado) 12,25 252,35 Sergente Maggiore Capo 12,25 252,35 Sergente Maggiore 11,98 246,93 Sergente 11,80 243,18 Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado) 11,86 244,46 Caporal Maggiore Capo scelto 11,86 244,46 Caporal Maggiore Capo 11,80 243,18 Caporal Maggiore scelto 11,76 242,38

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94

2

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185, ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, e' rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati: a) euro 273,53 per primo luogotenente e luogotenente; b) euro 252,35 per sergente maggiore capo con qualifica speciale e sergente maggiore capo con quattro anni di anzianita' nel grado; c) euro 244,46 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale e caporal maggiore capo scelto con cinque anni di anzianita' nel grado".

D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40

3

con decorrenza dal 1 gennaio 2018

Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, nel modificare l'art. 4, comma 2 del D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al presente articolo, comma 2, sono incrementate e rideterminate secondo gli importi mensili lordi indicati nella tabella di cui all'art. 4, comma 1 dello stesso D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40.

Testo vigente dal 17 maggio 2018

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 17 maggio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2017 al 17 maggio 2018.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40

    Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, nel modificare l'art. 4, comma 2 del D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al presente articolo, comma 2, sono incrementate e rideterminate secondo gli importi mensili lordi indicati nella tabella di cui all'art. 4, comma 1 dello stesso D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-04-16;52~art4 · fonte del testo