[1]A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

[2]Indennita' pensionabile a decorrere dal 1° ottobre 2009

[3]Incrementi mensili lordi

[4]Importi mensili lordi

[5]Qualifiche ed equiparate

[6]Euro

[7]Euro

[8]Vice questore aggiunto

[9]17,90

[10]830,60

[11]Commissario Capo

[12]17,50

[13]815,10

[14]Commissario

[15]17,40

[16]807,70

[17]Vice Commissario

[18]16,70

[19]775,00

[20]Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario

[21]17,00

[22]789,10

[23]Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)

[24]17,00

[25]789,10

[26]Ispettore Superiore s.UPS

[27]17,00

[28]789,10

[29]Ispettore Capo

[30]16,20

[31]753,50

[32]Ispettore

[33]15,70

[34]730,10

[35]Vice Ispettore

[36]15,20

[37]707,20

[38]Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)

[39]15,60

[40]726,70

[41]Sovrintendente Capo

[42]15,60

[43]726,70

[44]Sovrintendente

[45]14,70

[46]683,90

[47]Vice Sovrintendente

[48]14,60

[49]680,50

[50]Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)

[51]16,20

[52]615,10

[53]Assistente Capo

[54]16,20

[55]615,10

[56]Assistente

[57]17,10

[58]562,40

[59]Agente scelto

[60]19,00

[61]519,30

[62]Agente

[63]19,90

[64]487,80

[65]1 2 3

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39

1

con decorrenza dal 1 gennaio 2018

Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennita' pensionabile di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Qualifiche Incrementi mensili lordi Importi mensili lordi Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario 52,98 868,08 Commissario/Commissario penitenziario 51,50 859,20 Vice Commissario / Vice commissario penitenziario 50,38 825,38 Sostituto Commissario "coordinatore" 51,50 849,90 Sostituto Commissario 51,50 849,90 Ispettore Superiore (con 8 anni) 50,90 840,00 Ispettore Superiore 50,90 840,00 Ispettore capo (con 10 anni) 50,48 803,98 Ispettore capo 50,48 803,98 Ispettore 48,92 779,02 Vice Ispettore 47,38 754,58 Sovrintendente Capo "coordinatore" 48,69 775,39 Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica) 48,69 775,39 Sovrintendente Capo 48,69 775,39 Sovrintendente 47,87 731,77 Vice Sovrintendente 47,84 728,34 Assistente Capo "coordinatore" 47,78 662,88 Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica) 47,78 662,88 Assistente Capo 47,78 662,88 Assistente 44,17 606,57 Agente scelto 44,14 563,44 Agente 43,90 531,70

D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57

2

con decorrenza dal 1 febbraio 2021

Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico

D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53

3

con decorrenza dal 1 gennaio 2024

Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, che a sua volta modifica l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennita' pensionabile sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi di cui alla tabella riportata nell'art. 4 del medesimo D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53.

Testo vigente dal 3 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 3 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2022 al 3 maggio 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53

    Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, che a sua volta modifica l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennita' pensionabile sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi di cui alla tabella riportata nell'art. 4 del medesimo D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-01;184~art4 · fonte del testo