Art. 4 — Indennità pensionabile
[1]A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
[2]Qualifiche
[3]Incrementi mensili lordi (euro)
[4]Valori mensili lordi (euro)
[5]Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate
[6]13,00
[7]812,70
[8]Commissario capo e qualifiche equiparate
[9]12,70
[10]797,60
[11]Commissario e qualifiche equiparate
[12]12,60
[13]790,30
[14]Vice commissario e qualifiche equiparate
[15]12,10
[16]758,30
[17]Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate
[18]12,30
[19]772,10
[20]Ispettore capo e qualifiche equiparate
[21]11,80
[22]737,30
[23]Ispettore e qualifiche equiparate
[24]11,40
[25]714,40
[26]Vice ispettore e qualifiche equiparate
[27]11,00
[28]692,00
[29]Sovrintendente capo e qualifiche equiparate
[30]11,30
[31]711,10
[32]Sovrintendente e qualifiche equiparate
[33]10,70
[34]669,20
[35]Vice sovrintendente e qualifiche equiparate
[36]10,60
[37]665,90
[38]Assistente capo e qualifiche equiparate
[39]9,50
[40]598,90
[41]Assistente e qualifiche equiparate
[42]8,70
[43]545,30
[44]Agente scelto e qualifiche equiparate
[45]8,00
[46]500,30
[47]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51
1Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che " La decorrenza delle misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, viene retrodata al 1° febbraio 2007".
Testo vigente dal 9 giugno 2009
