[1]La decorrenza delle misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, viene retrodata al 1° febbraio 2007. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

[2]Indennita' pensionabile a decorrere dal 1° febbraio 2007

[3]Incrementi mensili lordi

[4]Importi mensili lordi

[5]Gradi euro euro

[6]Tenente Colonnello/ Maggiore

[7]13,00

[8]812,70

[9]Capitano

[10]12,70

[11]797,60

[12]Tenente

[13]12,60

[14]790,30

[15]Sottotenente

[16]12,10

[17]758,30

[18]Maresciallo Aiutante s.UPS e Maresciallo Aiutante

[19]12,30

[20]772,10

[21]Maresciallo Capo

[22]11,80

[23]737,30

[24]Maresciallo Ordinario

[25]11,40

[26]714,40

[27]Maresciallo

[28]11,00

[29]692,00

[30]Brigadiere Capo

[31]11,30

[32]711,10

[33]Brigadiere

[34]10,70

[35]669,20

[36]Vice Brigadiere

[37]10,60

[38]665,90

[39]Appuntato scelto

[40]9,50

[41]598,90

[42]Appuntato

[43]8,70

[44]545,30

[45]Carabiniere scelto/ Finanziere scelto

[46]8,00

[47]500,30

[48](1) 2 3 Gli importi di cui al precedente comma 1 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

[49]------------- AGGIORNEMENTO (1) Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

[50]Indennita' pensionabile a decorrere dal 1° ottobre 2009

[51]Incrementi mensili lordi

[52]Importi mensili lordi

[53]Gradi

[54]Euro

[55]Euro

[56]Tenente Colonnello/ Maggiore

[57]17,90

[58]830,60

[59]Capitano

[60]17,50

[61]815,10

[62]Tenente

[63]17,40

[64]807,70

[65]Sottotenente

[66]16,70

[67]775,00

[68]Maresciallo Aiutante s.UPS "Luogotenente"/ Maresciallo Aiutante Luogotenente

[69]17,00

[70]789,10

[71]Maresciallo Aiutante s.UPS/ Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)

[72]17,00

[73]789,10

[74]Maresciallo Aiutante s.UPS/ Maresciallo Aiutante

[75]17,00

[76]789,10

[77]Maresciallo capo

[78]16,20

[79]753,50

[80]Maresciallo ordinario

[81]15,70

[82]730,10

[83]Maresciallo

[84]15,20

[85]707,20

[86]Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)

[87]15,60

[88]726,70

[89]Brigadiere capo

[90]15,60

[91]726,70

[92]Brigadiere

[93]14,70

[94]683,90

[95]Vice Brigadiere

[96]14,60

[97]680,50

[98]Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)

[99]16,20

[100]615,10

[101]Appuntato scelto

[102]16,20

[103]615,10

[104]Appuntato

[105]17,10

[106]562,40

[107]Carabiniere scelto/ Finanziere scelto

[108]19,00

[109]519,30

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39

2

con decorrenza dal 1 gennaio 2018

Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, nel modificare l'art. 10, comma 1 del D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 ha conseguentemente disposto (con l'art. 20, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennita' pensionabile di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Gradi ed equiparati Incrementi mensili lordi Importi mensili lordi Capitano 52,98 868,08 Tenente 51,50 859,20 Sottotenente 50,38 825,38 Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali" 51,50 849,90 Luogotenente 51,50 849,90 Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni) 50,90 840,00 Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante 50,90 840,00 Maresciallo capo 50,48 803,98 Maresciallo ordinario 48,92 779,02 Maresciallo 47,38 754,58 Brigadiere capo "qualifica speciale" 48,69 775,39 Brigadiere capo (con 4 anni nel grado) 48,69 775,39 Brigadiere capo 48,69 775,39 Brigadiere 47,87 731,77 Vice Brigadiere 47,84 728,34 Appuntato scelto "qualifica speciale" 47,78 662,88 Appuntato scelto (con 5 anni nel grado) 47,78 662,88 Appuntato scelto 47,78 662,88 Appuntato 44,17 606,57 Carabiniere scelto/Finanziere scelto 44,14 563,44 Carabiniere/Finanziere 43,90 531,70

D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57

3

con decorrenza dal 1 febbraio 2021

Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, nel modificare l'art. 20, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, che a sua volta modifica l'art. 10, comma 1 del D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184, ha conseguentemente disposto (con l'art. 34, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 15 giugno 2022

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Che cosa è cambiato dal 15 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 2018 al 15 giugno 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57

    Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, nel modificare l'art. 20, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, che a sua volta modifica l'art. 10, comma 1 del D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184, ha conseguentemente disposto (con l'art. 34, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-04-16;51~art27 · fonte del testo