L'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, e' sostituito dal seguente: "Art. 1 - Le forniture, i lavori, le provviste, i servizi che possono essere eseguiti in economia da parte del Provveditorato generale dello Stato, per il funzionamento dei servizi dell'amministrazione statale, sono i seguenti:

  • a)acquisti di mobili ed arredi, macchine, apparecchiature, strumenti tecnici, automobili, acquisto di oggetti di cancelleria, di uniformi per il personale subalterno, di materiali elettrici e telefonici;
  • b)riparazione, manutenzione, adattamento di mobili ed arredi, macchine e apparecchiature varie, spese per il funzionamento dei laboratori di falegnameria e del laboratorio chimico;
  • c)noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti di riproduzione, telefonici, radiotelefonici e radiotelegrafici, elettronici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;
  • d)acquisto di materiali accessori per le apparecchiature elettroniche per l'elaborazione dei dati;
  • e)servizi di assistenza specialistica di qualsiasi genere e realizzazione di analisi e programmazione, servizi di acquisizione ed elaborazione dati;
  • f)forniture di beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei sistemi informatici e non previsti nei precedenti paragrafi;
  • g)riparazione, manutenzione di automobili di servizio, acquisto di carburante e lubrificante, di materiale di ricambio ed accessori, spese per autorimesse e noleggi;
  • h)pulizia, derattizzazione, disinfestazione e acquisto dei materiali occorrenti;
  • i)riscaldamento di locali e provviste di combustibile;
  • l)spese per trasporti, spedizioni e noli, spese per imballaggio, facchinaggio e attrezzature speciali per il carico e lo scarico di materiali;
  • m)vigilanza dell'autorimessa e dei magazzini dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato;
  • n)affitto di locali a breve termine, con attrezzature di funzionamento per l'organizzazione di corsi di addestramento tecnico del proprio personale e per l'organizzazione di conferenze e convegni nell'interesse dei servizi;
  • o)svolgimento di corsi di preparazione e formazione del personale, compresi corsi di lingue estere;
  • p)effettuazione di prove psicotecniche e di corsi nel settore informatico;
  • q)partecipazione a convegni, congressi, conferenze, nell'interesse dei servizi istituzionali;
  • r)divulgazione dei bandi di gara, a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;
  • s)acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
  • t)lavori di traduzione, da liquidare su presentazione di fattura, nonche', eccezionalmente, lavori di copia, da liquidare parimenti su presentazione di fattura da affidare ad imprese commerciali, qualora non possa provvedersi con il personale dipendente;
  • u)lavori di ricerca, indagine e studi connessi con lo svolgimento dei servizi di istituto. L'esecuzione delle forniture, dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al primo comma e' disposta dai dirigenti nel limite massimo di L. 300.000.000 e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive variazioni".

Testo vigente dal 11 novembre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-06;464~art1 · fonte del testo