Gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 1. - I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per la loro natura debbono farsi in economia, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:

  • a)ordinari lavori di adattamento, riparazione e manutenzione dei locali in uso all'amministrazione e relativi impianti;
  • b)acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, di attrezzature e di macchine d'ufficio;
  • c)acquisto e abbonamento a giornali e riviste, acquisto e rilegatura di libri, acquisto di stampe, di materiale di cancelleria, cartografico, per disegno e fotografie e abbonamenti ad agenzie di informazioni;
  • d)manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto 3 aprile 1926, n. 746;
  • e)lavori di traduzione di pubblicazioni, bollettini e circolari da liquidarsi comunque su presentazione di fattura qualora l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
  • f)lavori di stampa, copia, tipografia, litografia, riproduzione fotografica e fotostatica di pubblicazioni, bollettini e circolari, da affidare unicamente a imprese o societa' commerciali e da liquidarsi comunque su presentazione di fattura, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
  • g)spese per trasporti, spedizioni, imballaggio e facchinaggio;
  • h)acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
  • i)spese relative all'organizzazione di mostre, conferenze, convegni e riunioni, nonche' al fitto dei locali occorrenti, sempre che non si possa disporre di locali demaniali;
  • l)spese di rappresentanza, con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;
  • m)spese per inserzioni su pubblicazioni specializzate di note illustrative sulle strutture e sulle funzioni del Ministero;
  • n)spese postali, telefoniche e telegrafiche;
  • o)spese per lo svolgimento di singoli corsi di formazione e perfezionamento del personale, nei casi previsti dall'art. 1, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;
  • p)spese minute non previste nei precedenti paragrafi sino all'importo di lire 2 milioni;
  • q)locazioni di immobili a breve termine, con attrezzature di funzionamento eventualmente gia' installate o da installare, per l'espletamento di concorsi indetti dal Ministero, quando non siano disponibili sufficienti o idonei locali demaniali. Art. 2. - L'esecuzione dei lavori e delle forniture di cui all'art. 1 e' disposta dall'organo competente secondo le attribuzioni e nei limiti di cui all'art. 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e, in ogni caso, non oltre l'importo massimo di lire 60 milioni. L'ordinazione dei lavori e delle forniture e' effettuata mediante lettera od altro atto del committente. Art. 3. - Per i lavori e le forniture di cui all'art. 1, il cui importo si prevede superiore alle lire 5 milioni, dovranno essere richiesti preventivi ad almeno tre ditte o imprese, eccetto i casi in cui la specialita' o urgenza del lavoro o della fornitura siano tali da rendere necessario il ricorso ad una determinata ditta o impresa".

Testo vigente dal 17 febbraio 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-12-16;571~art1 · fonte del testo