Il terzo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, e' cosi' modificato: "Per le forniture, i lavori, le provviste il cui importo di spesa non superi 2.000.000 di lire, o che per la loro natura non possono essere sottoposti a collaudo, e' sufficiente l'attestazione rilasciata dal consegnatario dell'amministrazione a cui sono destinati i beni o nel cui ambito sono svolti i lavori o servizi, dalla quale risulti che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti".

Testo vigente dal 11 novembre 1987

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-06;464~art5 · fonte del testo