Il terzo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, e' cosi' modificato: "Per le forniture, i lavori, le provviste il cui importo di spesa non superi 2.000.000 di lire, o che per la loro natura non possono essere sottoposti a collaudo, e' sufficiente l'attestazione rilasciata dal consegnatario dell'amministrazione a cui sono destinati i beni o nel cui ambito sono svolti i lavori o servizi, dalla quale risulti che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti".
Testo vigente dal 11 novembre 1987
