[1]REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE E I SERVIZI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA DEL MINISTERO DEL TESORO 0 DA QUESTA DELEGATI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE STATALI, PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE CASSE PENSIONI AMMINISTRATE
[2]Art. 1.
[3]1. I lavori, le provviste e i servizi che la Direzione generale degli istituti di previdenza e le amministrazioni statali periferiche da questa delegate possono eseguire in economia sempre che gli stessi non siano attribuibili dalla legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:
- a)lavori di conservazione, manutenzione, ripristino e sistemazione di immobili di proprieta' delle casse pensioni amministrate, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- b)lavori complementari a quelli compresi nei contratti, che per la loro particolare natura non si sia ritenuto di affidare all'impresa aggiudicataria, nonche' lavori da ultimare in casi di scioglimento dei contratti di cui erano oggetto, qualora la loro esecuzione non possa differirsi senza grave danno; lavori di riparazione in dipendenza di deficienze riscontrate nel corso del periodo di garanzia dei beni acquistati, quando l'impresa aggiudicataria non vi abbia provveduto entro i termini previsti; c) lavori esplorativi indispensabili per la definitiva progettazione di lavori di restauro e di risanamento; lavori per la cui esecuzione l'autorita' competente abbia assegnato una scadenza prossima e perentoria e ogni altro lavoro indispensabile per la manutenzione e l'uso degli immobili, che, avuto riguardo alla buona conservazione degli stessi, alle necessita' di gestione e alla continuita' del reddito, alla necessita' di evitare pericoli o gravi disagi a persone e/o a cose, abbia carattere di indifferibilita';
- d)installazione e spese di esercizio di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, citofonico, condizionamento, illuminazione e forza motrice, elevazione e sollevamento di acque bianche e nere, acqua e telefono;
- e)acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio, apparecchiature elettroniche, macchine da calcolo e per scrivere, macchine per stampa e fotoriproduttrici e relativo materiale tecnico;
- f)acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;
- g)acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, acquisto di generi di cancelleria; lavori di stampa, tipografia, litografia; spese postali, telefoniche e telegrafiche; spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o ad altri mezzi di informazione;
- h)lavori di traduzione, nonche' eccezionalmente, di copia o altri lavori implicanti l'effettuazione di mere operazioni materiali, qualora ad essi non possa provvedersi con il personale dipendente; lavori di ricerca, indagine e studi connessi con lo svolgimento dei servizi di istituto;
- i)acquisto, manutenzione, riparazione e noleggio di automezzi; acquisto di materiali di ricambio ed accessori; spese per le autofficine e le autorimesse, provviste di carburanti, lubrificanti e altri materiali di consumo;
- l)acquisto di vestiario per il personale dipendente (operai, tecnici, portieri) o indumenti in genere prescritti o comunque occorrenti per l'espletamento del servizio.
Testo vigente dal 27 ottobre 1987
