Il primo comma dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, e' cosi' modificato: "I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario delle forniture, dei lavori e dei servizi di cui all'art. 1 debbono richiedersi ad almeno tre persone o imprese ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la specialita' o l'urgenza della fornitura, del lavoro o del servizio, non renda necessario il ricorso ad una determinata persona o impresa, ovvero nei casi in cui la spesa non superi L. 10.000.000, oltre IVA".
Testo vigente dal 11 novembre 1987
