Il primo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, e' cosi' modificato: "Le forniture, i lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1 debbono, prima che se ne disponga il pagamento, essere sottoposti a collaudo finale, con esclusione di quelli che per loro natura non sono soggetti a collaudo".

Testo vigente dal 11 novembre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-06;464~art4 · fonte del testo